Sottocommissione permanente per l'accesso
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

Nota introduttiva

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, che si costituisce all'interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, assolve al compito di esaminare le richieste di fruizione di spazi radiotelevisivi nazionali nella programmazione della RAI‑TV, direttamente gestiti, che possono essere avanzate da determinati organismi collettivi, secondo le norme stabilite dallo specifico Regolamento interno. Le domande per l'Accesso vengono presentate alla Segreteria della Sottocommissione mediante apposito modulo (disponibile presso la segreteria della Sottocommissione o scaricabile dal sito). Il Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo vigente è stato emanato nel 2001 e modificato nel 2004.

Composizione. La Sottocommissione è composta da sedici membri: in essa devono trovare rappresentanza tutti i Gruppi parlamentari. Si costituisce eleggendo nel suo seno un Presidente. La Sottocommissione, prevista dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 (oltre che dal Regolamento della Commissione plenaria), deve considerarsi organismo avente rilevanza esterna: le sue deliberazioni impegnano la RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed i soggetti richiedenti. Avverso le sue deliberazioni è ammesso il ricorso innanzi alla Commissione plenaria.

Tipologia dell'Accesso. L'Accesso è una facoltà data a determinate categorie di gruppi di interesse politico e sociale, specificamente individuate dalla legge, di fruire liberamente di una percentuale prefissata dei programmi televisivi e radiofonici. Alcune deliberazioni della Commissione hanno inoltre previsto una forma di accesso attraverso il mezzo del Televideo, che si esercita attraverso la predisposizione di un testo scritto: la forma del Televideo è menzionata dal Regolamento per l'Accesso ed è altresì regolamentata sulla base di una deliberazione temporanea assunta dalla Commissione plenaria in data 29 aprile 1999. Nella manifestazione del loro pensiero, i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, e devono tutelare la dignità della persona. Il diritto di rettifica è disciplinato dal Regolamento interno dell'Accesso. E' altresì vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

Categorie aventi diritto. I soggetti aventi diritto sono così testualmente individuati dalla legge:

• partiti e gruppi rappresentati in Parlamento;

• organizzazioni associative:
‑ delle autonomie locali,
‑ dei sindacati nazionali,
‑ delle confessioni religiose,
- dei movimenti politici, enti ed associazioni politiche e culturali,
‑ delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute,
‑ dei gruppi etnici e linguistici,
‑ degli altri gruppi di rilevante interesse sociale.

La facoltà di beneficiare dei programmi dell'Accesso è riservata ad organismi collettivi, ed è escluso che possa essere esercitata da singole persone.

Presentazione delle domande. Le organizzazioni che rientrano, o che ritengono di rientrare, nelle categorie aventi diritto formulano, utilizzando il modulo predisposto, un'apposita domanda alla Sottocommissione, riferita ad una trasmissione specifica.
Le domande presentate non utilizzando il suddetto modulo non possono essere accolte.
Il medesimo soggetto non può presentare in un trimestre più di una domanda per ciascuno dei mezzi (televisivo, radiofonico, televideo). La domanda deve riportare le finalità e gli scopi dell'organismo richiedente, il contenuto specifico e dettagliato del programma che si propone, nonché l'individuazione della persona che rappresenta l'organismo e di quella che assume la responsabilità civile e penale dei contenuti della trasmissione; essa va altresì corredata della richiesta documentazione atta ad identificare il soggetto richiedente. La domanda non può essere presentata via fax o per via telematica.
Le modalità per la presentazione delle domande sono riportate in un Atto di indirizzo approvato dalla Sottocommissione il 10 gennaio 2010.
Le domande riferite all'accesso alla testata Televideo dovranno invece contenere anche il testo da pubblicare, da inviare poi successivamente anche a Televideo. Il materiale di ciascun soggetto resterà in onda per sette giorni consecutivi all'anno, per 24 ore su 24.
Per la consegna delle domande per l'Accesso effettuata a mano o via corriere, gli uffici di segreteria sono aperti dalle ore 10 alle ore 18.

Limitazioni nei periodi elettorali. La programmazione dell'Accesso è, con varie modalità, limitata nei periodi coincidenti con consultazioni elettorali o referendarie. Nelle consultazioni più rilevanti la limitazione si può estendere sino alla sospensione dei programmi, che generalmente è disposta dalla Commissione plenaria col medesimo provvedimento che disciplina la relativa campagna elettorale.